Art. 1
(Princìpi e definizioni).

      1. La Repubblica promuove la conservazione della memoria dei crimini nazifascisti, assicurando la tutela e l'accesso ai relativi atti, documenti e testimonianze storiche.
      2. Ai fini della presente legge, per crimine nazifascista si intende ogni crimine effettuato per motivi razziali, religiosi, politici, di nazionalità, di rappresaglia, fra 1'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945, a danno di italiani, da singoli e gruppi sotto la direzione o in associazione o comunque ideologicamente ispirati da:

          a) il Governo della Germania nazista;

          b) il Governo della Repubblica sociale italiana;

          c) il Governo di un territorio occupato dalla Germania nazista o comunque costituitosi con l'assistenza o la cooperazione della Germania nazista.